{"id":197,"date":"2014-02-07T16:46:24","date_gmt":"2014-02-07T16:46:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.issrgo.it\/wordpress\/?page_id=197"},"modified":"2015-08-27T23:08:06","modified_gmt":"2015-08-27T21:08:06","slug":"statuto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.issrgo.org\/wp1\/statuto\/","title":{"rendered":"STATUTO"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/issrgo.org\/issrgo\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/Statuto-ISSRGO.pdf\">Statuto ISSRGO file .pdf<\/a><\/p>\n<p>art. 1 &#8211; E&#8217; costituita in Gorizia l&#8217;Associazione denominata ISTITUTO PER LA STORIA SOCIALE E RELIGIOSA<\/p>\n<p>art. 2 &#8211; L&#8217;Istituto, senza finalit\u00e0 di lucro, ha come scopo quello di promuovere, realizzare e diffondere studi di storia riguardanti soprattutto la societ\u00e0 friulana e giuliana, con particolare interesse per la storia religiosa.<br \/>\nA tale scopo, l&#8217;Istituto intende:<br \/>\n&#8211; associare ricercatori e studiosi su singole ricerche storiche ed affidare incarichi esterni;<br \/>\n&#8211; reperire e raccogliere, nel rispetto delle leggi vigenti, il materiale documentario ed archivistico non valorizzato o che si trova in stato di abbandono, ritenuto utile alla ricostruzione della storia della societ\u00e0, con particolare attenzione alla realt\u00e0 regionale;<br \/>\n&#8211; promuovere incontri, convegni, a livello regionale, nazionale ed internazionale, corsi, seminari e iniziative di aggiornamento e di ricerca didattica per docenti di scuole di ogni ordine e grado;<br \/>\n&#8211; stimolare e coordinare ricerche storiche di singole realt\u00e0 locali (Comuni, parrocchie, associazioni) e collaborare con Enti ed associazioni aventi analoghe finalit\u00e0;<br \/>\n&#8211; favorire la pubblicazione di saggi, testi e documenti, riguardanti in particolare l&#8217;attivit\u00e0 dei singoli ricercatori in conformit\u00e0 ai suoi scopi istituzionali.<\/p>\n<p>art. 3 &#8211; Sono soci ordinari gli studiosi ed i cultori delle discipline storiche nominati dall&#8217;Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.<br \/>\nSono soci onorari le persone fisiche, gli Enti e le Istituzioni che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell&#8217;Istituto.<br \/>\nEssi vengono nominati dall&#8217;Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.<br \/>\nI soci ordinari e quelli onorari hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di votare.<br \/>\nSono soci sostenitori le persone fisiche, gli Enti e le Istituzioni interessate a sostenere a qualsiasi titolo le attivit\u00e0 dell&#8217;Istituto.<br \/>\nQuesti ultimi, nominati come previsto per le altre categorie di soci, non hanno diritto a partecipare alle assemblee, non hanno diritto di voto, ma solo a particolari vantaggi nella partecipazione alla vita dell&#8217;Istituto, secondo quanto prevede gli appositi regolamenti.<\/p>\n<p>art. 4 &#8211; Sono organi dell&#8217;Istituto:<br \/>\na) l&#8217;Assemblea dei Soci ordinari ed onorari;<br \/>\nb) il Consiglio Direttivo;<br \/>\nc) il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;<br \/>\nd) il Presidente del Consiglio Direttivo, che \u00e8 anche Presidente dell&#8217;Istituto.<\/p>\n<p>art. 5 &#8211; I soci aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo almeno una volta all&#8217;anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio dell&#8217;avviso di convocazione contenente l&#8217;ordine del giorno.<br \/>\nLa convocazione deve essere inviata ai soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l&#8217;adunanza.<br \/>\nL&#8217;Assemblea deve essere convocata dal Presidente con le stesse formalit\u00e0, quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.<br \/>\nL&#8217;Assemblea pu\u00f2 essere convocata anche fuori della sede sociale.<\/p>\n<p>art. 6 &#8211; Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.<br \/>\nQueste ultime vengono convocate con le formalit\u00e0 di cui all&#8217;articolo precedente per deliberare in ordine:<br \/>\n&#8211; alle modifiche dell&#8217;atto costitutivo e dello statuto;<br \/>\n&#8211; allo scioglimento dell&#8217;Associazione;<br \/>\n&#8211; alla devoluzione del patrimonio;<br \/>\n&#8211; in tutti i casi in cui la legge o il presente statuto richiedono la deliberazione dell&#8217;Assemblea Straordinaria.<br \/>\nL&#8217;Assemblea Ordinaria delibera:<br \/>\n&#8211; sul bilancio consuntivo e preventivo;<br \/>\n&#8211; sugli indirizzi, programmi e direttive generali dell&#8217;Associazione;<br \/>\n&#8211; sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;<br \/>\n&#8211; su quant&#8217;altro ad essa demandato dalla legge e\/o dallo statuto.<\/p>\n<p>art. 7 &#8211; I soci aventi diritto di partecipare alle Assemblee possono farsi rappresentare dal altri soci ordinari e\/o onorari, purch\u00e9 membri del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta rilasciata in calce all&#8217;avviso di convocazione.<br \/>\nIl Presidente dell&#8217;Assemblea accerta e dichiara la validit\u00e0 delle deleghe.<br \/>\nNessun socio pu\u00f2 avere pi\u00f9 di una delega.<\/p>\n<p>art. 8 &#8211; Le Assemblee sono presiedute da l Presidente del Consiglio direttivo o , in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.<br \/>\nIn mancanza, l&#8217;Assemblea provvede a nominare il proprio Presidente.<br \/>\nIl Presidente dell&#8217;Assemblea nomina un segretario per le verbalizzazioni e, ove lo ritenesse necessario od opportuno, uno o pi\u00f9 scrutatori.<br \/>\nSpetta al Presidente dell&#8217;Assemblea constatare il diritto di partecipare alle riunioni.<\/p>\n<p>art. 9 &#8211; Di ogni riunione viene redatto processo verbale firmato dal presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.<\/p>\n<p>art. 10 &#8211; Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione quando \u00e8 presente o rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.<br \/>\nIn seconda convocazione le Assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.<\/p>\n<p>art. 11 &#8211; L&#8217;Associazione \u00e8 amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall&#8217;Assemblea dei soci, fr i soci ordinari e\/o onorari, per la durata di tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.<br \/>\nEsso si riunisce presso la sede sociale o altrove, previa convocazione scritta del Presidente, da inviare ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.<br \/>\nLa convocazione deve indicare l&#8217;ordine del giorno, il luogo e l&#8217;ora.<br \/>\nNei casi ritenuti urgenti dal Presidente, o da chi ne fa le veci, la convocazione pu\u00f2 essere anche verbale e le riunioni possono aver luogo anche nelle 24 ore.<br \/>\nIn caso di dimissioni o di decesso di un membro, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, nominando il primo dei non eletti alle ultime elezioni.<br \/>\nNel caso dovesse contestualmente venire meno la maggioranza dei Consiglieri in carica, il Presidente del Consiglio, o in sua assenza o impedimento il Vice-Presidente o il membro pi\u00f9 anziano d&#8217;et\u00e0 in mancanza o impedimento anche di quest&#8217;ultimo, provveder\u00e0 senza indugio a convocare l&#8217;Assemblea ordinaria dei soci per la nomina dell&#8217;intero nuovo Consiglio.<\/p>\n<p>art. 12 &#8211; Il Consiglio, appena eletto, nominer\u00e0 nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente ed un Segretario.<br \/>\nIl Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o quando ne viene fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.<br \/>\nIn ogni caso, il Consiglio dovr\u00e0 riunirsi almeno una volta all&#8217;anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, alla predisposizione della relazione morale.<\/p>\n<p>art. 13 &#8211; Per la validit\u00e0 delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.<br \/>\nIn caso di parit\u00e0 di voti, prevale il voto del Presidente.<br \/>\nIl Consiglio \u00e8 presieduto dal Presidente; in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in assenza anche di quest&#8217;ultimo dal Consigliere pi\u00f9 anziano d&#8217;et\u00e0.<br \/>\nDi ogni riunione, a cura del Segretario, sar\u00e0 redatto processo verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario medesimo.<\/p>\n<p>art. 14 &#8211; Il Presidente, ed in sua assenza e\/o impedimento il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l&#8217;Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; cura l&#8217;esecuzione dei deliberati dell&#8217;Assemblea e del Consiglio, procede ad incassare le somme spettanti all&#8217;Associazione e rilascia le quietanze nei; nei casi si urgenza, pu\u00f2 esercitare i poteri del Consiglio, salva rettifica da parte di questo alla prima riunione.<br \/>\nNel caso di assenza e\/o impedimento del Vice-Presidente, i poteri di cui sopra sono esercitati dal Consigliere pi\u00f9 anziano d&#8217;et\u00e0.<br \/>\nLa firma del Vice-Presidente o quella del Consigliere pi\u00f9 anziano d&#8217;et\u00e0 sono di per s\u00e9 prova dell&#8217;assenza o impedimento rispettivamente del Presidente e del Vice-Presidente.<\/p>\n<p>art. 15 &#8211; Il Consiglio Direttivo \u00e8 investito dei pi\u00f9 ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell&#8217;Associazione, senza limitazioni.<br \/>\nEsso procede alla compilazione del regolamento per il funzionamento dell&#8217;Associazione e pu\u00f2 delegare per situazioni specifiche alcuni dei suoi poteri di gestione ad uno o pi\u00f9 dei suoi membri.<\/p>\n<p>art. 16 &#8211; Nessun compenso \u00e8 dovuto ai membri del Consiglio.<\/p>\n<p>art. 17 &#8211; La gestione dell&#8217;Associazione pu\u00f2 essere controllata, ove l&#8217;Assemblea lo ritenesse opportuni, da apposito Collegio di Revisori costituito da tre membri eletti anche fra non soci e che restano in carica tre anni.<br \/>\nI Revisori non possono essere Consiglieri.<br \/>\nE&#8217; compito dei Revisori accertare, anche singolarmente, la regolare tenuta della contabilit\u00e0 sociale, redigere una relazione ai bilanci consuntivo e preventivo, custodire la consistenza di cassa ed ogni bene patrimoniale.<br \/>\nIl Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.<\/p>\n<p>art. 18 &#8211; Il patrimonio \u00e8 costituito:<br \/>\n&#8211; dai beni mobili ed immobili legalmente di propriet\u00e0 dell&#8217;Associazione;<br \/>\n&#8211; da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti;<br \/>\n&#8211; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.<br \/>\nSono entrate dell&#8217;Associazione:<br \/>\n&#8211; ogni contributo che concorra ad incrementare l&#8217;attivo sociale;<br \/>\n&#8211; i contributi dei soci sostenitori.<br \/>\nGli esercizi finanziari hanno inizio il 1 gennaio di ogni anno ed hanno termine il 31 dicembre dell&#8217;anno medesimo.<\/p>\n<p>art. 19 &#8211; Lo scioglimento dell&#8217;Associazione \u00e8 deliberato dall&#8217;Assemblea straordinaria, che provveder\u00e0 a nominare uno o pi\u00f9 liquidatori.<br \/>\nIl patrimonio netto sar\u00e0 devoluto su designazione dell&#8217;Assemblea.<\/p>\n<p>art. 20 &#8211; Per quanto qui non previsto, hanno valore le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.<\/p>\n<p>(allegato &#8220;A&#8221; al rep. n. 78.072\/8.93.6 dd. 31.05.1996, registrato a Gorizia il 18.06.1996 al n. 450, vol. 1, mod. 1 Atti Pubblici)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Statuto ISSRGO file .pdf art. 1 &#8211; E&#8217; costituita in Gorizia l&#8217;Associazione denominata ISTITUTO PER LA STORIA SOCIALE E RELIGIOSA art. 2 &#8211; 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