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art. 1 – E’ costituita in Gorizia l’Associazione denominata ISTITUTO PER LA STORIA SOCIALE E RELIGIOSA

art. 2 – L’Istituto, senza finalità di lucro, ha come scopo quello di promuovere, realizzare e diffondere studi di storia riguardanti soprattutto la società friulana e giuliana, con particolare interesse per la storia religiosa.
A tale scopo, l’Istituto intende:
– associare ricercatori e studiosi su singole ricerche storiche ed affidare incarichi esterni;
– reperire e raccogliere, nel rispetto delle leggi vigenti, il materiale documentario ed archivistico non valorizzato o che si trova in stato di abbandono, ritenuto utile alla ricostruzione della storia della società, con particolare attenzione alla realtà regionale;
– promuovere incontri, convegni, a livello regionale, nazionale ed internazionale, corsi, seminari e iniziative di aggiornamento e di ricerca didattica per docenti di scuole di ogni ordine e grado;
– stimolare e coordinare ricerche storiche di singole realtà locali (Comuni, parrocchie, associazioni) e collaborare con Enti ed associazioni aventi analoghe finalità;
– favorire la pubblicazione di saggi, testi e documenti, riguardanti in particolare l’attività dei singoli ricercatori in conformità ai suoi scopi istituzionali.

art. 3 – Sono soci ordinari gli studiosi ed i cultori delle discipline storiche nominati dall’Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Sono soci onorari le persone fisiche, gli Enti e le Istituzioni che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Istituto.
Essi vengono nominati dall’Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
I soci ordinari e quelli onorari hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di votare.
Sono soci sostenitori le persone fisiche, gli Enti e le Istituzioni interessate a sostenere a qualsiasi titolo le attività dell’Istituto.
Questi ultimi, nominati come previsto per le altre categorie di soci, non hanno diritto a partecipare alle assemblee, non hanno diritto di voto, ma solo a particolari vantaggi nella partecipazione alla vita dell’Istituto, secondo quanto prevede gli appositi regolamenti.

art. 4 – Sono organi dell’Istituto:
a) l’Assemblea dei Soci ordinari ed onorari;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;
d) il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche Presidente dell’Istituto.

art. 5 – I soci aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno.
La convocazione deve essere inviata ai soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente con le stesse formalità, quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

art. 6 – Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
Queste ultime vengono convocate con le formalità di cui all’articolo precedente per deliberare in ordine:
– alle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
– allo scioglimento dell’Associazione;
– alla devoluzione del patrimonio;
– in tutti i casi in cui la legge o il presente statuto richiedono la deliberazione dell’Assemblea Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria delibera:
– sul bilancio consuntivo e preventivo;
– sugli indirizzi, programmi e direttive generali dell’Associazione;
– sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
– su quant’altro ad essa demandato dalla legge e/o dallo statuto.

art. 7 – I soci aventi diritto di partecipare alle Assemblee possono farsi rappresentare dal altri soci ordinari e/o onorari, purché membri del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta rilasciata in calce all’avviso di convocazione.
Il Presidente dell’Assemblea accerta e dichiara la validità delle deleghe.
Nessun socio può avere più di una delega.

art. 8 – Le Assemblee sono presiedute da l Presidente del Consiglio direttivo o , in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.
In mancanza, l’Assemblea provvede a nominare il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario per le verbalizzazioni e, ove lo ritenesse necessario od opportuno, uno o più scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di partecipare alle riunioni.

art. 9 – Di ogni riunione viene redatto processo verbale firmato dal presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

art. 10 – Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione quando è presente o rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione le Assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

art. 11 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall’Assemblea dei soci, fr i soci ordinari e/o onorari, per la durata di tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Esso si riunisce presso la sede sociale o altrove, previa convocazione scritta del Presidente, da inviare ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.
La convocazione deve indicare l’ordine del giorno, il luogo e l’ora.
Nei casi ritenuti urgenti dal Presidente, o da chi ne fa le veci, la convocazione può essere anche verbale e le riunioni possono aver luogo anche nelle 24 ore.
In caso di dimissioni o di decesso di un membro, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, nominando il primo dei non eletti alle ultime elezioni.
Nel caso dovesse contestualmente venire meno la maggioranza dei Consiglieri in carica, il Presidente del Consiglio, o in sua assenza o impedimento il Vice-Presidente o il membro più anziano d’età in mancanza o impedimento anche di quest’ultimo, provvederà senza indugio a convocare l’Assemblea ordinaria dei soci per la nomina dell’intero nuovo Consiglio.

art. 12 – Il Consiglio, appena eletto, nominerà nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente ed un Segretario.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o quando ne viene fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.
In ogni caso, il Consiglio dovrà riunirsi almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, alla predisposizione della relazione morale.

art. 13 – Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in assenza anche di quest’ultimo dal Consigliere più anziano d’età.
Di ogni riunione, a cura del Segretario, sarà redatto processo verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario medesimo.

art. 14 – Il Presidente, ed in sua assenza e/o impedimento il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio, procede ad incassare le somme spettanti all’Associazione e rilascia le quietanze nei; nei casi si urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salva rettifica da parte di questo alla prima riunione.
Nel caso di assenza e/o impedimento del Vice-Presidente, i poteri di cui sopra sono esercitati dal Consigliere più anziano d’età.
La firma del Vice-Presidente o quella del Consigliere più anziano d’età sono di per sé prova dell’assenza o impedimento rispettivamente del Presidente e del Vice-Presidente.

art. 15 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.
Esso procede alla compilazione del regolamento per il funzionamento dell’Associazione e può delegare per situazioni specifiche alcuni dei suoi poteri di gestione ad uno o più dei suoi membri.

art. 16 – Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

art. 17 – La gestione dell’Associazione può essere controllata, ove l’Assemblea lo ritenesse opportuni, da apposito Collegio di Revisori costituito da tre membri eletti anche fra non soci e che restano in carica tre anni.
I Revisori non possono essere Consiglieri.
E’ compito dei Revisori accertare, anche singolarmente, la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci consuntivo e preventivo, custodire la consistenza di cassa ed ogni bene patrimoniale.
Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

art. 18 – Il patrimonio è costituito:
– dai beni mobili ed immobili legalmente di proprietà dell’Associazione;
– da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Sono entrate dell’Associazione:
– ogni contributo che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
– i contributi dei soci sostenitori.
Gli esercizi finanziari hanno inizio il 1 gennaio di ogni anno ed hanno termine il 31 dicembre dell’anno medesimo.

art. 19 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, che provvederà a nominare uno o più liquidatori.
Il patrimonio netto sarà devoluto su designazione dell’Assemblea.

art. 20 – Per quanto qui non previsto, hanno valore le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

(allegato “A” al rep. n. 78.072/8.93.6 dd. 31.05.1996, registrato a Gorizia il 18.06.1996 al n. 450, vol. 1, mod. 1 Atti Pubblici)